VENDITA DI SERVIZI ALL’ESTERO: VA APPLICATA L’IVA?

Le imprese e i professionisti, operanti in Italia, che eseguono prestazioni di servizi all’estero, devono rispettare alcune regole di fatturazione in ambito IVA.

In particolare, va prestata attenzione ad alcuni aspetti che possono determinare l’assoggettamento o meno al regime IVA. I primi requisiti da verificare sono:

  • Luogo di residenza di chi compra il servizio:
    • In uno Stato UE;
    • In uno Stato Extra-UE.
  • Se chi compra è:
    • Una persona fisica.

Soprattutto grazie alla diffusione dei nuovi strumenti online e alla globalizzazione, le prestazioni di servizi si stanno evolvendo sempre di più verso contesti internazionali.

Per questo motivo, in questo articolo, andiamo ad analizzare la disciplina IVA connessa all’effettuazione di prestazioni di servizi con controparti estere.

IVA nelle prestazioni di servizi in ambito Internazionale

La corretta applicazione della disciplina IVA, si complica nel momento in cui intervengono nell’operazione dei soggetti esteri. In questi casi è necessario analizzare la tipologia di servizio venduto e, come anticipato, la natura ed il luogo di residenza del committente estero.

In relazione alle diverse combinazioni che si possono creare ci saranno diverse modalità di applicazione dell’IVA in fattura, in quanto a comandare è il principio della territorialità

Il principio di territorialità

Questo principio (oltre alle relative conseguenze in ambito IVA) è disciplinato dal DPR n. 633/72, ovvero le disposizioni in tema di territorialità delle prestazioni di servizi.

La regola generale sulla territorialità delle prestazioni di servizi (articolo 7-ter) sancisce che le prestazioni di servizi sono rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato al verificarsi di due fattispecie:

  • Quando queste siano rese a committenti (compratori) soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
  • Quando queste siano rese a committenti (compratori) non soggetti passivi d’imposta (ovvero non tenuti a pagare l’IVA) da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (quindi, quando il servizio è fornito da un professionista o una società assoggettati al regime IVA).

Il nostro articolo 7-ter del DPR n. 633/72 prevede, infatti, quanto segue: “le prestazioni di servizi si considerino effettuate nel territorio dello Stato, cioè in Italia, quanto sono rese a soggetti passivi (imprese) aventi partita Iva stabiliti in Italia (operazioni “B2B“). Oppure, quando sono rese a soggetti privati da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni “B2C“).

Analizzando meglio questo articolo, per renderlo più chiaro e comprensibile, si vede che:

  • nelle operazioni B2B (vendita a società) il principio di territorialità IVA prevede che sia rilevante la sede del compratore: se la sede è territorialmente rilevante in Italia l’operazione è imponibile; se la sede è all’estero, l’operazione è non imponibile IVA.
  • nelle operazioni B2C (vendita a privati), invece, il principio di territorialità IVA prevede che sia rilevante la sede di chi vende il servizio: se il servizio è venduto a soggetto privato estero l’operazione è imponibile, ovvero assoggettata al regime IVA.

A questo punto, tenendo sempre presente queste regole generali, ti sottopongo qualche esempio di tal fatta.

Vendita di servizi all’interno della UE, a soggetti privi di partita IVA (ovvero vendita a soggetti privati residenti nella Comunità Economica Europea)

Come visto dalla regola generale, il servizio è imponibile nello Stato ove il venditore ha la propria sede, pertanto, se il venditore ha sede in Italia, il servizio venduto è imponibile IVA in Italia. Il professionista, quindi, emetterà la fattura con IVA italiana, applicando l’aliquota in vigore per la prestazione professionale effettuata.

Regime IVA OSS nelle prestazioni di servizi verso committenti privati UE

L’articolo 2 della Direttiva 2017/2455/UE, come recepito dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 83/2021, ha superato, con effetto dal 1° luglio 2021, il previgente sistema fissando un’unica soglia di 10.000 euro complessivial netto dell’Iva, da intendersi come comprensiva di tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e di tutte le prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione ed elettronici effettuate in tutti gli Stati membri diversi da quello di stabilimento del fornitore. Se, nel corso dell’anno, il predetto limite viene superato si applica il principio di imposizione a destinazione; in caso contrario, e sempreché il fornitore non opti per l’imposizione nello Stato membro di destinazione, la cessione è interna allo stato membro di origine, da dove i beni partono a destinazione del cessionario.

La Relazione Illustrativa al D.Lgs. n. 83/2021 precisa che, in caso di superamento della soglia in corso d’anno, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore s’intendono effettuate nello Stato membro di origine. L’imposta si applica secondo il principio di destinazione soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia, in linea con la previsione contenuta nell’articolo 14 del Regolamento di esecuzione 2011/282/UE.

Tabella Riepilogo: criteri territorialità cessione di beni e prestazione di servizi B2C

SOGLIA ANNUA DI RILEVANZATERRITORIALITA’ IVA
< 10.000 euro, al netto dell’IvaIva nel Paese di origine, salvo opzione per l’imponibilità nel Paese di destinazione
> 10.000 euro, al netto dell’IvaIva nel Paese di destinazione, previa identificazione ai fini Iva o adesione al regime OSS

Vendita di servizi all’interno della UE, a soggetti titolari di partita IVA (ovvero vendita a società aventi sede nella comunità economica europea)

Se una società di servizi italiana vende ad una società estera in UE (ad esempio in Spagna), quest’ultima deve essere iscritta al VIES (banca dati UE degli operatori economici abilitati alle operazioni intracomunitarie).

In questo caso la società venditrice di servizi italiana emetterà una fattura che ai fini IVA risulterà “non soggetta”, ai sensi dell’articolo 7-ter comma 1 lettera a) del DPR n 633/72. In fattura, pertanto, dovrà essere specificatamente indicata la dicitura: IVA non soggetta ai sensi dell’articolo 7-ter comma 1 lettera a) del DPR n. 633/72 “inversione contabile”.

Il venditore sarà, poi, tenuto a presentare il modello intrastat trimestralmente e l’esterometro, anche se, a partire dal 2022, l’emissione della fattura elettronica al SdI con indicazione del codice identificativo “xxxxxxx” sostituisce l’esterometro. La fattura, inoltre, non deve riportare l’indicazione della ritenuta d’acconto, in quanto il soggetto committente, anche se titolare di partita IVA, non assume la veste di sostituto di imposta. Infatti, i soggetti aventi sede fuori dai confini nazionali non possono mai assumere veste di sostituto d’imposta, a meno che non siano dotati di stabile organizzazione in Italia.

Vendita di servizi a soggetti extra-UE privi di partita IVA (ovvero vendita a soggetti privati residenti fuori dalla Comunità Economica Europea)

In questo caso, la normativa è pressoché identica a quella relativa alla vendita a privati residenti UE, ma con alcune particolarità.

Poniamo di essere di fronte al caso di un avvocato che presta il proprio servizio nei confronti di un privato residente in Paese Extra-UE. In questa situazione, ci sono due aspetti da tenere in considerazione per quanto riguarda i rapporti B2C. Ovvero:

  • da un lato, abbiamo la regola generale dell’articolo 7-ter del DPR n 633/72, che prevede che le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia quando un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato effettua tali prestazioni a soggetti privati;
  • dall’altro lato vi è una deroga dettata dall’art 7-septies del DPR n 633/72, secondo la quale in deroga a quanto stabilito dall’art. 7-ter, comma 1, lett. b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità:

[omissis]

b) le prestazioni pubblicitarie;

c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili;

d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;

e) la messa a disposizione del personale;

f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;

g) la concessione dell’accesso a un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione o a una rete connessa a un tale sistema, al sistema dell’energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati;

[omissis]

l) le prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un’attivita’ o un diritto di cui alle lettere precedenti.

[omissis]

In tutti questi casi, previsti dall’articolo 7-septies del DPR n. 633/7, quindi, le prestazioni non saranno imponibili Iva in Italia e in fattura andrà riportata la seguente annotazione: “operazione non soggetta“. Tutto quanto appena descritto, infatti, è disciplinato dall’articolo 21, comma 6-bis, del DPR n 633/72, in applicazione dell’articolo 7-septies, comma 1, lettera i), DPR n. 633/72.

Vendita di servizi a imprese extra UE

Anche in questo caso, dobbiamo prendere a riferimento quanto indicato nell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72, disposizione per le operazioni B2B, che prevede che la prestazione sia imponibile nello Stato di residenza della società committente extra-UE.

La fattura ai fini Iva risulterà “non soggetta” ad IVA. La non applicazione dell’IVA è disciplinata dall’articolo 7-ter comma 1 lettera a) del DPR n. 633/72 e, pertanto, in fattura dovrà essere specificatamente indicata la dicitura: IVA non soggetta ai sensi dell’articolo 7-ter comma 1 lettera a) del DPR n 633/72 “operazione non soggetta”.

Spero che questo articolo abbia fatto un po’ di luce in materia di vendita di servizi a livello internazionale.

Se hai dei dubbi o vuoi dei chiarimenti in merito al tuo caso specifico, contattami all’indirizzo e-mail: [email protected].

Sarò lieto di fissare una consulenza con te e chiarire insieme tutti i dubbi relativi al tuo caso e aiutarti verso una corretta pianificazione fiscale internazionale.

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