Differentemente dal concetto di residenza fiscale, la quale indica la dimora abituale del soggetto, il domicilio si riferisce, invece, ai suoi interessi personali o professionali. A questo indirizzo pervengono, generalmente, tutte le comunicazioni intestate al soggetto interessato, siano esse inerenti al ramo personale o professionale dello stesso. Il domicilio può corrispondere alla residenza, ma la loro coincidenza non è, in alcun modo, un’imposizione di legge.
A differenza della residenza fiscale, il domicilio non si rifà al Codice Civile; si attiene, bensì, al diritto tributario, ramo del diritto finanziario, regolatore dei tributi. Solitamente, il domicilio è sito nel Comune di residenza anagrafica: corrisponde al luogo in cui un individuo detiene i propri interessi patrimoniali e dove detiene la propria attività economica. Nel caso di un ente o una società, corrisponde alla sede legale o, in mancanza di questa, quella amministrativa o la sede degli uffici in cui avviene principalmente lo svolgimento delle transazioni.
Secondo quanto definito dal Decreto 600/1973, il domicilio viene identificato:
Per i soggetti residenti all’estero, inoltre, il domicilio corrisponde all’ultimo indirizzo anagrafico a cui essi risultano iscritti.
La funzione del domicilio è quella di identificare l’ufficio tributario di competenza per il territorio, al fine della corretta imposizione delle imposte sul reddito cittadino e delle notifiche degli atti tributari.
Informandone le Autorità competenti, il contribuente può decidere di ricevere le proprie comunicazioni fiscali ad un altro indirizzo, sia esso di rappresentanza o di un’entità preposta alla gestione della corrispondenza del soggetto, come un avvocato o un commercialista. È il caso, per esempio, dei nomadi digitali: questi professionisti si spostano, infatti, di frequente e necessitano di una base stabile che si occupi di conservare la loro posta per periodi di tempo anche molto lunghi.
Anziché modificare costantemente l’indirizzo del proprio domicilio, la soluzione ottimale è proprio quella di nominare una persona di fiducia che se ne occupi. Tanto quanto lo è per i cittadini, il domicilio è importante per le persone giuridiche, nella gestione della corrispondenza con gli Enti istituzionali. Come la residenza fiscale, inoltre, anche il domicilio ha assunto, nel tempo, un ruolo di primaria importanza nel contrasto all’evasione fiscale. I controlli e le verifiche periodiche mirano a monitorare, e provvedere a sanzionare, irregolarità e pratiche scorrette nella gestione della fiscalità aziendale di una società.
Qualora avvenga il trasferimento in un nuovo comune, al cambio della residenza, dopo 60 giorni segue automaticamente quello del domicilio. La modifica dell’indirizzo di domicilio, può essere effettuata previa richiesta all’Autorità competente, presentando una richiesta di persona o trasferendo una comunicazione telematica.
Sempre in termini fiscali, intercorre una stretta relazione tra il domicilio e la residenza fiscale. Al giorno d’oggi, infatti, in quanto a imposte sul reddito, il domicilio occupa un ruolo primario rispetto alla residenza: in quanto centro degli interessi economici e patrimoniali di un soggetto, è importante prestare molta attenzione alla propria organizzazione fiscale, se intercorrono relazioni con Paesi esteri.
Come visto in precedenza, oltre a rappresentare il centro d’interesse affaristico fiscale, il domicilio è il centro degli affari morali ed affettivi di un soggetto. Nonostante la residenza all’estero, se la fiscalità dovesse riscontrare interessi che rappresentano un elemento di legame con il Paese originario, come la famiglia o qualche stabile organizzazione, il soggetto risulterebbe tassabile in quest’ultimo. Secondo il concetto di “world wide taxation”, infatti, un soggetto fiscalmente registrato in un certo Paese, è soggetto alla tassazione sui redditi prodotti ovunque nel mondo: questo è proprio il caso dell’Italia. Allo stesso modo, può essere riscontrato un problema di doppia imposizione di reddito; in questo caso, secondo le attività e le proprietà del soggetto interessato, egli risulta fiscalmente tassabile in due distinti Paesi.
In quanto a domicilio, i Paesi nel mondo hanno scelto di comportarsi in maniera distinta: c’è chi, come l’Italia, che attribuisce ad un soggetto le imposte per qualsiasi reddito prodotto all’estero, altri Paesi come gli Stati Uniti che hanno scelto di diversificare le proprie imposte, ed altri ancora come Dubai. Realtà unica nel suo genere per molti motivi, Dubai non applica alcuna restrizione o imposta sul domicilio all’estero, a patto che la residenza nell’Emirato sia comprovata e che tutti gli adempimenti siano corretti ed aggiornati.
Alla luce di queste eventualità, è di primaria importanza trattare con riguardo il trasferimento all’estero della persona, sia essa fisica o giuridica, e dei suoi interessi. Per farlo correttamente, sono contemplate diverse procedure, tra cui l’iscrizione all’AIRE, l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, e il TRC, un documento che asserisce quale sia il Paese di residenza fiscale dell’interessato.
Tra le varie soluzioni proposte, gli Uffici della Daniele Pescara Consultancy curano anche le pratiche legate al domicilio.
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