L’apertura di una società a Dubai è un fenomeno di ampia tendenza negli ultimi anni per molti imprenditori italiani intenzionati a trasferire la sede legale della propria società al di fuori dei confini nazionali.
Dopo il trend degli scorsi anni, infatti, in cui moltissime imprese italiane hanno delocalizzato la loro attività verso i nuovi mercati dell’est Europa oggi, al contrario, si assiste ad una vera e propria migrazione verso l’Emirato Arabo di Dubai dove, le grandi possibilità di sviluppo offerte grazie ai nuovi mercati orientali emergenti, nonché la tassazione di redditi e patrimoni praticamente inesistente, hanno fatto sì che molte imprese italiane si siano stabilizzate in questo territorio.
Questo passaggio, però, non è privo di rischi, poiché decidere di avviare un processo di internazionalizzazione della propria realtà aziendale trasferendola a Dubai, è attività che richiede una precisa ed attenta valutazione preliminare del proprio modello operativo, amministrativo e gestionale al fine di poter rispettare sia le leggi del posto che quelle italiane.
In questo articolo, pertanto, affronteremo il tema della Esterovestizione, ossia il problema più grande che un’impresa italiana può, suo malgrado, trovarsi costretta a dover affrontare nel percorso di internazionalizzazione del proprio core business.
Costituzione di una società all’estero: il rischio dell’Esterovestizione
L’Esterovestizione è un evento che si verifica quando un’azienda italiana stabilmente operante in Italia decide, senza alcuna logica di sviluppo commerciale, di costituire una società all’estero con l’unico obiettivo di eludere la fiscalità italiana e sostenere un’imposizione fiscale nettamente più favorevole rispetto a quella che sarebbe applicabile secondo la legislazione del Bel Paese.
Si badi bene, non è il solo fatto di costituire una società all’estero che fa sì che si verifichino i presupposti per la contestazione di una fattispecie di Esterovestione, ma l’abuso e l’utilizzo illegittimo che un’impresa fa della libertà di stabilimento fuori dai confini nazionali al fine di eludere la normativa fiscale alla stessa applicabile.
È importante sottolineare, infatti, che la costituzione di una società all’estero è attività del tutto concessa ove venga fatta con finalità legittime, ad esempio per l’espansione del proprio business in mercati esteri, oppure per la gestione di attività produttive o stabilimenti all’estero.
Si tratta, in altri termini, invece, di Esterovestizione quando si compie un’illecita operazione di spostamento simulato della residenza fiscale della società italiana in un altro Paese, ciò al fine di evitare che la stessa possa essere assoggettata al più severo regime tributario italiano.
Questa pratica può essere considerata illegale, in quanto viola il principio di diritto previsto dalla legge italiana e secondo cui le società sono tenute a pagare le tasse nello stato in cui hanno la loro effettiva sede fiscale.
L’Esterovestizione, inoltre, può essere realizzata in diversi modi, ad esempio tramite la costituzione di una società estera, la cui proprietà rimane di fatto sotto il controllo effettivo dell’azienda italiana, o attraverso la creazione di un artificio giuridico, come ad esempio l’utilizzo di società fiduciarie, interposte persone o, peggio ancora, di società cartiere.
Questa pratica è considerata illecita e può comportare pesanti sanzioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria ed, in alcuni casi, contestazioni di rilevanza penale, oltre che rappresentare un grave rischio reputazionale per l’azienda coinvolta.
La normativa italiana dell’Esterovestizione e le sue conseguenze pratiche
Con il termine Esterovestizione, come detto, si intende quel fenomeno in virtù del quale, una società o un gruppo societario, tramite l’utilizzo di tecniche di pianificazione fiscale internazionale, costituiscono società o stabili organizzazioni in Paesi esteri con un più basso livello di tassazione e con il solo fine di evitare l’imposizione fiscale del Paese di provenienza.
Lo scopo principale di questo tipo di operazioni, infatti, è quello di fruire della fiscalità privilegiata prevista in alcuni Paesi (tra cui, tipicamente, quelli in cd. Black List) e, quindi, di ottenere grossi vantaggi fiscali rispetto a quella che sarebbe stata l’imposizione fiscale italiana sugli utili societari, anche dei singoli soci, o sulle plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni societarie.
L’Esterovestizione rappresenta, in sostanza, quel meccanismo in virtù del quale – anche per mezzo di un abuso del diritto come concordemente riconosciuto dalla giurisprudenza recente – soggetti d’imposta italiani intendono sottrarre, per mezzo di artifici societari e negoziali, i redditi che sarebbero regolarmente soggetti a tassazione ove dichiarati sul territorio italiano.
Prima di specificare ulteriormente questo fenomeno giuridico, tuttavia, è bene esaminare preliminarmente il concetto di “residenza fiscale” e la sua disciplina di legge.
La definizione che l’ordinamento italiano dà di “residenza fiscale societaria” è quella contenuta espressamente nell’art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986, ossia il TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Questa disposizione di legge, infatti, prevede testualmente come “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.“
Analizzando il suesposto dato normativo, quindi, due sono gli aspetti da considerare al fine di appurare se un soggetto giuridico societario possa essere ritenuto fiscalmente residente in Italia:
a) da un lato, la localizzazione o meno in Italia di uno dei seguenti criteri di collegamento, quali:
– la sede legale;
– la sede amministrativa;
– l’oggetto principale dell’attività svolta.
b) dall’altro lato, la sussistenza di tali elementi per “la maggior parte del periodo di imposta“, vale a dire per un periodo superiore a 183 giorni all’anno.
I criteri di collegamento di cui alla precedente lettera a) sono, inoltre, alternativi tra loro e, al ricorrere di uno soltanto di essi, risulta integrato il presupposto normativo richiesto dalla disciplina di legge suindicata.
Così, infatti, ha stabilito da anni la ormai costante giurisprudenza intervenuta sul punto ed anche la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 4 agosto 2006.
Nel caso in cui, quindi, lo statuto o l’atto costitutivo di una Società prevedano che la sua sede legale sia situata in Italia, questa sarà ovviamente da considerarsi fiscalmente residente sul territorio italiano e soggetta alla relativa imposizione fiscale.
Più problematico, invece, potrebbe astrattamente risultare l’accertamento dei suddetti presupposti nel caso di società estera formalmente non residente in Italia ma, in tal caso, basti evidenziare come l’analisi non si fermerebbe al solo dato formale degli atti societari, posto come l’accertamento verterebbe sulla situazione di fatto effettivamente posta in essere.
In tal caso, infatti, l’accertamento verterebbe sulla effettiva sussistenza della sede e dell’attività all’estero della Società, andando ad accertare e verificare in che luogo viene effettivamente e stabilmente esercitata sia l’attività d’impresa che quella relativa degli amministratori.
Questa verifica, in particolare, comporta l’accertamento circa la sede effettiva della società intesa, questa, come il luogo in cui la stessa svolge la sua prevalente attività direttiva ed amministrativa per l’esercizio dell’attività d’impresa, quindi il luogo in cui la Società ha posto l’effettivo centro dei suoi interessi e dove tratta non solo i propri affari, ma anche dove i diversi fattori vengono combinati tra loro al fine del perseguimento dell’oggetto sociale.
Quanto all’oggetto principale, poi, soccorrono a definirlo il comma 4 e 5 di cui al predetto art. 73 del D.P.R. n. 918/1986.
Il comma 4 della menzionata disposizione, in particolare, stabilisce testualmente che l’oggetto esclusivo o principale sia da intendersi nel senso dell’attività essenziale tramite la quale si realizzano gli scopi primari della Società e per come indicati dalla legge, dallo statuto o dall’atto costitutivo.
Aggiunge, poi, il successivo comma 5 dello stesso articolo come “In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato” andando, quindi, a valorizzare il dato fattuale in mancanza di risultanze formali in tal senso.
Quello della valorizzazione del dato fattuale circa l’effettivo oggetto principale perseguito dall’attività societaria, inoltre, è criterio che lo stesso comma 5 summenzionato specifica va sempre utilizzato nel caso di Società ed enti esteri formalmente non residenti in Italia.
La ratio di tale previsione, infatti, è chiara nel richiedere in concreto una valutazione effettiva circa l’oggetto principale della Società con sede all’estero, posto come nel caso di specie il solo dato formale darebbe, ovviamente, evidenza che la stessa Società sarebbe astrattamente non residente in Italia dal punto di vista fiscale.
Per gli enti e le Società estere, quindi, l’Amministrazione finanziaria italiana che voglia accertare se questi soggetti possano ritenersi come fiscalmente residenti in Italia, deve verificare se, in assenza del dato formale degli atti societari, vi siano in concreto i suddetti criteri di collegamento tramite i quali si può ritenere verificato il presupposto della soggezione alla fiscalità italiana.
Con lo scopo, infine, di contrastare il dilagante fenomeno delle Società fittiziamente costituite all’estero per pura convenienza fiscale, il comma 5 bis del summenzionato art. 73 del TUIR ha previsto, nel caso di specie, una presunzione relativa di sussistenza della residenza fiscale italiana con inversione del relativo onere della prova.
Detta disposizione normativa, infatti, stabilisce come “Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma , del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.”
Con questa previsione, nello specifico, la norma individua dei criteri astrattamente idonei a far presumere che una Società estera abbia un collegamento con il territorio italiano tale da far ritenere che la stessa sia fiscalmente residente in Italia e, come tale, assoggettabile alla relativa imposizione fiscale.
Nel caso di specie, tuttavia, vige una presunzione relativa poiché, con l’inciso “Salvo prova contraria“, il legislatore ha inteso lasciare la possibilità che il soggetto estero nei cui confronti viene effettuato un accertamento di questo tipo, possa fornire lui stesso elementi di prova contraria mediante i quali dare dimostrazione di come la Società sia effettivamente localizzata ed operante fuori dai confini nazionali.
Esaminato, sommariamente, il quadro normativo italiano relativo alla fattispecie Esterovestizione, è importante sottolineare come, in caso di accertamento posto in essere dalle preposte Autorità italiane, l’esito di una contestazione di questo tipo potrebbe portare a pesanti conseguenze sanzionatorie.
Potranno, infatti, essere contestate dall’Amministrazione Finanziaria violazioni come l’omessa tenuta delle scritture contabili ai fini Iva, l’omessa richiesta di apertura della posizione fiscale e di tutte le dichiarazioni di inizio attività, l’omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini fiscali e reddituali ed, infine, l’omesso versamento di tutte quelle che sarebbero state le imposte da versare e che verranno poi richieste in misura superiore a quella sarebbe stata la relativa aliquota.
Il tutto, inoltre, con evidenti conseguenze sanzionatorie di natura pecuniaria e, finanche, la possibilità di contestazione circa violazioni di rilevanza penale eventualmente poste in essere.
Società offshore: le modalità di accertamento fiscale dell’Esterovestizione
Al fine di arginare il fenomeno dell’Esterovestizione in Italia che, comunque, consiste di fatto in una evasione di natura fiscale, l’Amministrazione Finanziaria ha, negli anni, messo in campo diverse tecniche di accertamento dei presupposti affinché possa ritenersi posta in essere detta fattispecie.
Si tratta, nello specifico, di particolari metodi di indagine che gli accertatori pongono in essere al fine di verificare se una società estera possa ritenersi fiscalmente assoggettata al sistema italiano.
In questi casi, infatti, dopo una prima attività di cd. “intelligence”, viene avviata una vera e propria attività di indagine e ricerca in Italia che si svolge o nella sede della Società italiana e del soggetto comunque ricollegabile alla società estera, oppure in luoghi in cui risulta che la società estera abbia il centro di gestione e/o di amministrazione dei propri affari.
Oltre, infatti, alla verifica circa le risultanze di eventuali documenti societari di carattere pubblico, l’indagine accertativa viene svolta su situazioni fattuali dalle quali potrebbero emergere i presupposti di collegamento con l’Italia per la società estera, ed in particolare:
– documentazione relativa a conti correnti eventualmente disponibili in Italia per la società estera e dai quali si potrebbe evidenziare la presenza in Italia di una effettiva attività e dei relativi proventi;
– documentazione relativa alla nazionalità ed alla residenza dei soci e dai quali potrebbe emergere un collegamento presupposto;
– documentazione relativa alla nazionalità ed alla residenza degli amministratori, nonché composizione dell’eventuale Consiglio di Amministrazione, ciò al fine di evidenziare se vi siano strumenti di controllo da parte di soggetti fiscalmente residenti nei confronti della Società estera;
– e-mail e comunicazioni scambiate tra soggetti fiscalmente residenti in Italia e Società estera, dalle quali potrebbe emergere un controllo della Società estera da parte di soggetti fiscalmente residenti,
– verbali di assemblee dei soci e luogo ove le stesse si sono effettivamente svolte;
– verbali del Consiglio di Amministrazione al fine di appurare se si siano effettivamente svolti all’estero ed alla presenza di quali amministratori con la relativa nazionalità;
– contratti ed ulteriori documenti commerciali dai quali potrebbe emergere un effettivo collegamento con l’Italia.
Come visto, tanti sono gli indici rivelatori di come la società estera potrebbe essere ritenuta fiscalmente residente in Italia, motivo per il quale, l’ordinata e corretta tenuta di tutta la documentazione societaria, è un aspetto di primaria importanza.
Questo, infatti, in caso di eventuale contestazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria di una fattispecie di Esterovestizione consentirebbe di poter dimostrare, in prova contraria, come il soggetto sottoposto ad accertamento ed ispezione è effettivamente estero e non assoggettabile alla imposizione fiscale italiana.
Costituzione di una società a Dubai: la necessaria consulenza legale preliminare
La consulenza legale preliminare come strumento fondamentale per le imprese italiane che intendono costituire una società a Dubai è un aspetto fondamentale al fine di evitare una contestazione per Esterovestizione e garantire, quindi, la giusta compliance con le normative italiane ed emiratine.
Nell’ambito della costituzione di una società a Dubai, infatti, è fondamentale che le imprese italiane si rivolgano a professionisti del settore per ottenere una consulenza legale preliminare ad ogni attività.
Tale consulenza ha come obiettivo quello di evitare problematiche di Esterovestizione, ossia la contestazione circa la creazione di una struttura societaria artificiosa all’unico fine di mascherare l’attività economica realmente svolta dall’azienda.
Come già detto, infatti, l’Esterovestizione può comportare conseguenze negative sia dal punto di vista fiscale che penale, con possibili gravose sanzioni e multe da parte delle Autorità competenti.
Inoltre, la costituzione di una società a Dubai deve avvenire in conformità con le normative italiane ed emiratine, il che richiede una conoscenza approfondita delle leggi e dei regolamenti applicabili.
Per questo motivo, l’importanza della consulenza legale e societaria preliminare non può essere sottovalutata.
Grazie all’aiuto, pertanto, di professionisti legali e consulenti societari, le imprese italiane possono evitare tutti i problemi legati ad eventuali contestazioni e garantire la compliance con le normative italiane ed emiratine al fine di procedere con la costituzione della Società a Dubai nel pieno rispetto di tutte le leggi vigenti.