Comunicazioni all’Agenzia delle Entrate: nuove modalità per Acquisti da Soggetti Esteri

Con l'entrata in vigore del D.l. 146/2021 del 1° luglio 2022, c'è stata una significativa revisione nella modalità con cui si comunicano gli acquisti di beni e servizi da entità non residenti, sia UE che extra-UE, all’Agenzia delle Entrate.
Acquisti da soggetti esteri

Con l’entrata in vigore del D.l. 146/2021 del 1° luglio 2022, c’è stata una significativa revisione nella modalità con cui si comunicano gli acquisti di beni e servizi da entità non residenti, sia UE che extra-UE, all’Agenzia delle Entrate.

Questi cambiamenti introducono processi simili a quelli della fattura elettronica.

Documenti Richiesti per la Comunicazione:

  • TD17: Per servizi acquisiti da fornitori sia UE che extra-UE.
  • TD18: Per beni comprati da un’entità UE o da un Paese extra-UE identificato in un altro paese UE.
  • TD19: Per beni già presenti in Italia da fornitori UE o extra-UE. Questa categoria comprende anche gli acquisti da San Marino e Città del Vaticano, così come beni da depositi IVA.

L’obbligo di questi documenti è principalmente legato all’esterometro. Tuttavia, vi è una distinzione nel caso degli acquisti da San Marino: l’integrazione della fattura elettronica diventa obbligatoria ai fini dell’IVA.

Sebbene si possa soddisfare sia l’esterometro che l’integrazione IVA in un solo passaggio, è fondamentale notare che le scadenze per ognuno possono differire.

Inoltre, le sanzioni per ritardi variano. Ad esempio, ritardare la trasmissione dell’esterometro può portare a una penalità di 2 euro per ogni fattura, fino a un massimo di 400 euro al mese.

D’altro canto, le sanzioni per ritardi nella comunicazione IVA partono da 500 euro.

Fatturazione da Fornitori Esteri: tutto quello che c’è da sapere

L’Allegato A delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica sottolinea che, se una fattura viene emessa mostrando solo l’IVA italiana attraverso un rappresentante fiscale, questa non ha rilevanza IVA.

Questo scenario si presenta in varie forme a seconda della residenza del fornitore.

Scenari Operativi Comuni:

  1. Fattura Senza IVA: Se viene emessa una fattura senza IVA solo da un rappresentante fiscale italiano, questa non ha rilevanza fiscale. In questi casi, una corretta fattura dal fornitore estero è necessaria. Se non ottenibile, la Risoluzione 21/E del 20/02/15 fornisce una procedura di regolarizzazione.
  2. IVA su Fattura da Fornitore Estero: Se una fattura da un fornitore estero con IVA viene emessa a un soggetto italiano non registrato al Vies, la fattura è valida, e l’IVA estera deve essere registrata.
  3. Fattura Estera all’SDI: Se una fattura estera da fornitori UE o extra-UE arriva allo SDI, si devono seguire passi specifici per l’IVA.

LINK UTILI:

Link per dettagli su allegato A: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/specifiche-tecniche-versione-1.7.1

Link per guida alla compilazione modelli TD: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-FE-Esterometro-V1.8.pdf/c0aca469-4c4a-9b8d-048c-398412435c26

Istruzioni per la compilazione del MODELLO TD17 (pag. 10 e ss. della guida):

– la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extra-UE o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano. Indicazione dell’imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un’operazione imponibile (ad esempio, codice N3.4 nel caso di non imponibilità e codice N4 nel caso di esenzione). Indicazione nel campo 2.1.6 degli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell’IdSdi attribuito alla stessa da SDI, quando disponibile. Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc. Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere tramite vecchio esterometro Il Cessionario/Committente trasmette tramite il vecchio esterometro i dati della fattura integrata valorizzando il blocco DTR (dati fatture ricevute) e adoperando il TD11 nel caso di acquisti di servizi intra-UE o il codice TD01 nel caso di autofattura per acquisti di servizi extra-UE con l’utilizzo, in entrambi i casi, della relativa Natura (ad esempio N3.4 per acquisto di servizi non imponibili ex articolo 9 del decreto IVA e N4 per acquisto di servizi esenti) qualora non si tratti di un’operazione imponibile. Registrazione del documento integrativo Il documento integrativo trasmesso dal committente è annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute”.

Daniele Pescara
CEO & Founder Daniele Pescara Consultancy | Presidente FenImprese Dubai
Esperto in protezione patrimoniale, fiscalità e internazionalizzazione a Dubai; Master Partner nel Network de Il Sole 24 Ore, Forbes Professionals 2025 e 2026, menzionato da Forbes, Italpress, Il Sole 24 Ore e Gulf News.
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